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Videosorveglianza e GDPR: obblighi, cartelli, DPIA e sanzioni

Guida agli obblighi GDPR per la Videosorveglianza: cartelli, informativa, DPIA, tempi di conservazione, sanzioni e regole per aziende, enti pubblici e privati.



La videosorveglianza è uno strumento utile, ma richiede attenzione alle regole privacy.

In ambito pubblico e privato, l’installazione di telecamere deve rispettare il GDPR, le indicazioni del Garante Privacy e, nei luoghi di lavoro, anche le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.


Cos’è la videosorveglianza ai fini privacy e quando si applica il GDPR

Con videosorveglianza si intende il controllo a distanza effettuato tramite telecamere, registratori e sistemi in grado di riprendere o registrare immagini.

Ai fini privacy, le immagini di una persona fisica sono dati personali - come previsto dell’Articolo 4 del GDPR - quindi il Regolamento si applica ogni volta che il trattamento consente l’identificazione, anche indiretta, di un soggetto.

La disciplina si applica anche quando le immagini sono solo visualizzate in tempo reale, senza registrazione, perché la raccolta è già un trattamento di dati personali.


Serve un’autorizzazione del Garante Privacy per installare telecamere?

In via generale, non serve un’autorizzazione preventiva del Garante Privacy per installare telecamere.

Invece, vale sempre il principio di responsabilizzazione -  all’Articolo 5 del GDPR - in cui viene sancito che è il titolare del trattamento che deve verificare se esistono:

  • una base giuridica;
  • una finalità lecita;
  • le necessarie misure adeguate e ii requisiti richiesti.


In alcuni casi particolari possono servire procedure specifiche, soprattutto nei luoghi di lavoro o negli impianti pubblici.


Chi può installare telecamere e a quali condizioni

L'installazione di un impianto di videosorveglianza varia in base alla natura del soggetto che lo richiede.

La Pubblica Amministrazione opera per la tutela dell'interesse collettivo, mentre i soggetti privati e le imprese devono bilanciare le proprie esigenze di protezione con i diritti di riservatezza dei cittadini.

Enti pubblici

Gli enti pubblici possono installare sistemi di videosorveglianza quando il trattamento è necessario per un obbligo legale o per un compito di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri - ai sensi dell’Articolo 6 del GDPR e Articolo 2 del Codice Privacy.

Se le telecamere sono collocate su pubblica via per finalità di sicurezza urbana, serve un patto con la Prefettura, con indicazione puntuale delle aree e del numero di telecamere.

Non è consentito usare telecamere nate per sicurezza urbana per finalità amministrative diverse, salvo casi previsti dalla legge.


Privati e aziende

Per privati e imprese, la base giuridica può essere il legittimo interesse del titolare purché le riprese siano limitate alle aree di propria pertinenza e giustificate da esigenze concrete di tutela di persone, beni o patrimonio aziendale.

Le telecamere devono essere orientate in modo da evitare, per quanto possibile, aree di terzi o spazi non necessari al trattamento.

Se l’impianto è in un contesto lavorativo, si applicano anche le regole dell’Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e dell’Articolo 114 del Codice Privacy.


L’informativa privacy per la videosorveglianza

La trasparenza è uno degli obblighi più importanti nella videosorveglianza. Il titolare deve adottare un’informativa a due livelli:

  1. cartello - di primo livello - visibile prima dell’ingresso nell’area sorvegliata
  2. informativa completa - di secondo livello - facilmente accessibile, di solito sul sito web.


Il cartello deve indicare le informazioni essenziali e rimandare in modo chiaro alla pagina con l’informativa completa.


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Quali sono i requisiti per un cartello di videosorveglianza a norma GDPR

Il cartello va collocato prima del raggio d’azione della telecamera, quindi fuori dall’area effettivamente ripresa.

Deve essere ben visibile, leggibile, e posto in una posizione che consenta all’interessato di accorgersi della videosorveglianza prima di entrare nella zona controllata.

Il cartello deve inoltre indicare in modo semplice come consultare l'informativa completa - ad esempio tramite QR code, link o sito web. Se queste informazioni non sono facilmente accessibili, il titolare potrebbe non rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dal GDPR.

Gli errori più sanzionati dal Garante

Tra gli errori più sanzionati ci sono:

  • assenza del cartello;
  • numero insufficiente di cartelli rispetto alle telecamere;
  • posizionamento sbagliato all’interno dell’area sorvegliata;
  • indicazione generica delle finalità.


Sono errori critici anche il mancato richiamo ai diritti degli interessati, l’assenza dei tempi di conservazione e il rinvio a una pagina web difficile da trovare.

La prassi del Garante Privacy mostra che queste omissioni vengono considerate violazioni sostanziali, non semplici formalità.


Quando è obbligatoria la DPIA per le telecamere

La DPIA - Valutazione d'impatto della protezione dei dati - è obbligatoria quando la videosorveglianza comporta sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico - Articolo 35 del GDPR.

Deve essere prodotta all’avvio del trattamento e, come sancito dal GDPR, deve analizzare:

  • rischi e necessità;
  • proporzionalità e misure di mitigazione.


Nel contesto lavorativo la DPIA deve essere specifica e dedicata al rischio per i dipendenti, perché il monitoraggio sul lavoro comporta una particolare vulnerabilità degli interessati.


Quanto tempo si possono conservare le immagini

Le immagini devono essere conservate per un tempo limitato e proporzionato alle finalità perseguite come previsto dall'’Articolo 5 del GDPR.

In via indicativa, il periodo ordinario è di 24-48 ore, salvo esigenze specifiche motivate e documentate.

Periodi più lunghi sono possibili solo in casi particolari, ad esempio per festività, chiusure, esigenze di sicurezza o richieste dell’autorità.


Altri obblighi del titolare

Oltre a informativa e basi giuridiche, il titolare deve tenere il registro dei trattamenti, salvo i casi di esenzione previsti dall’Articolo 30 del GDPR.

Se intervengono installatori, manutentori o fornitori esterni che trattano dati per conto del titolare, va stipulato un accordo - ex Articolo 28 GDPR.

Devono inoltre essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate, come accessi autenticati, tracciabilità delle operazioni e protezione contro accessi non autorizzati.


Videosorveglianza in condominio e in ambito privato

In condominio e in ambito privato vale sempre il principio di proporzionalità.

Le telecamere non devono riprendere più del necessario e, per quanto possibile, devono evitare aree comuni non pertinenti o suolo pubblico.

Anche i videocitofoni possono rientrare nella disciplina privacy se raccolgono immagini di persone identificabili.


Le sanzioni GDPR per la videosorveglianza

Le violazioni in materia di videosorveglianza sono soggette al regime sanzionatorio previsto dall’Articolo 83 GDPR e dall’Articolo 166 del Codice Privacy.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento Europeo sulla Privacy si dividono in due scaglioni principali, in base alla gravità dell'infrazione:

  1. fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale, per le violazioni più gravi come l'inadempimento dei principi di liceità del trattamento e degli obblighi di trasparenza verso gli interessati;
  2. fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato globale, per le violazioni degli aspetti operativi, come la mancata esecuzione della DPIA, la non corretta gestione del responsabile del trattamento o la carenza delle misure di sicurezza dei dati.


I due limiti sono alternativi e non cumulativi, ma si applica il più alto tra i due nei casi previsti.


Nella determinazione dell’importo, il Garante Privacy valuta una serie di criteri:

  • natura e durata della violazione;
  • numero di interessati coinvolti;
  • carattere doloso o colposo della condotta;
  • grado di cooperazione con l’Autorità;
  • eventuali precedenti violazioni e mancata adozione di misure correttive durante il procedimento.


Possono incidere anche elementi attenuanti, come:

  • buona cooperazione;
  • assenza di precedenti specifici;
  • piccole dimensioni dell’ente e adozione spontanea di misure correttive.


Oltre alla sanzione economica, il Garante Privacy può disporre misure correttive ai sensi come

  • l’ordine di conformare il trattamento;
  • la limitazione provvisoria o definitiva della videosorveglianza;
  • il divieto di attivazione dell’impianto in assenza dell’autorizzazione richiesta e l’ordine di cancellazione dei dati raccolti.


Il trasgressore può inoltre definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine previsto per il ricorso.


In sintesi, installare un impianto di videosorveglianza senza un’attenta valutazione dei rischi e senza la corretta documentazione espone al concreto rischio di sanzioni anche molto elevate. Garantire la piena conformità al GDPR non è soltanto un obbligo di legge, ma il modo migliore per proteggere la tua organizzazione, preservare la riservatezza e agire in totale trasparenza.


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